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Commercio

L’ufficio si occupa del commercio al dettaglio:

- su aree private in sede fissa;

- su aree pubbliche in sede fissa o in forma itinerante.



Commercio al dettaglio su aree private in sede fissa

Il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa si differenzia per:
settori merceologici (misto: alimentare e non alimentare; non alimentare beni per la persona; non alimentare altri beni; non alimentare altri beni a basso impatto urbanistico);
tipologie dimensionali degli esercizi di vendita (riferite alle superfici di vendita: esercizi di vicinato sino a 250 mq; medie strutture di vendita M1 sino a 600 mq; medie strutture di vendita M2 sino a 1.500 mq; medie strutture di vendita M2 sino a 2.500 mq; grandi strutture di vendita inferiori G1 sino a 4.500 mq.; grandi strutture di vendita superiori G2 sino a 15.000 mq.)
L’esercizio dell’attività commerciale può essere esercitata qualora il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti per legge (requisiti morali e professionali, questi ultimi solo nel caso della commercializzazione di prodotti alimentari) ed i locali siano provvisti di agibilità e destinazione d’uso commerciale.
L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato sono soggetti alla preventiva comunicazione al Comune. L’interessato può dare inizio all’attività decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della comunicazione, da effettuarsi a mezzo di apposito modello (COM 1), salvo che il Comune non abbia comunicato la sospensione dei predetti termini a causa dell’erronea o incompleta compilazione del modello di comunicazione, ovvero per carenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.
Si precisa che per l'attività di vicinato alimentare occorre ottenere la registrazione dell'attività da parte del Servizio Sanitario competente, presentando la DIA Sanitaria.
La cessazione ed il sub ingresso sono comunicati con il medesimo modello COM 1. Il subentrante può continuare l’attività senza soluzione di continuità, purché in possesso dei requisiti soggettivi e l’attività sia svolta nei medesimi locali.
Per le aperture da "Subingresso" occorre presentare sempre la Comunicazione (Mod. COM 1) e i relativi allegati, con contestuale inizio dell'attività e in caso di attività alimentare occorre ottenere la registrazione della DIA Sanitaria.
Sono previste forme speciali di vendita al dettaglio, per le quali è necessaria la semplice comunicazione e l’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione (COM 5 - spacci interni; COM 6 - vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici; COM 7 - vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; COM 8 - vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori).
I modelli di domanda devono sempre essere compilati in triplice copia. Si suggerisce di presentare le tre copie direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune che provvederà a trattenerne una e ad apporre un timbro di ricezione sulle altre due, delle quali, una dovrà essere tenuta presso l’esercizio commerciale, l’altra dovrà essere presentata alla C.C.I.A.A. di Lecce entro i 30 gg. successivi all’inizio dell’attività.

Commercio su aree pubbliche in sede fissa o in forma itinerante

Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su qualsiasi altra area, purché in forma itinerante, con esclusione delle vie nelle quali è vietata tale forma di commercio.
L’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione è rilasciata dal Comune ove questi si trovano.
L’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente.
L’autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o a società di persone. Condizione per il rilascio dell’autorizzazione è il possesso dei requisiti morali ed il requisito professionale (per il settore alimentare), nonché le altre eventuali autorizzazioni prescritte (es. autorizzazione igienico sanitaria).

Possono essere rilasciate le seguenti autorizzazioni:

Autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio o di tipo “A”, che consente, oltre all’esercizio dell’attività con uso di posteggio, anche la partecipazione alle fiere (anche fuori regione) e la vendita in forma itinerante nel territorio regionale. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione. Le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate solo in presenza di appositi bandi di assegnazione regolarmente pubblicati ai sensi delle vigenti norme di settore.

Autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo “B”, che abilita il titolare all’esercizio del commercio in forma itinerante, all’esercizio del commercio nell’ambito delle fiere, all’esercizio del commercio nell’ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, nonché alla vendita a domicilio.